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Lo Statuto

Statuto ForlìMusica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS
ART. 1 

(Denominazione e sede) 

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: 

ForlìMusica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS). Assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. 

L’associazione ha sede legale nel Comune di Forlì. 

Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 

ART. 2 

(Finalità e Attività) 

1. L’associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, tra quelle identificate dal D.Lgs. 117/17 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: promuovere la cultura e la diffusione della musica e dell’arte ad ogni livello ed in ogni ambiente, sia in ottica di produzione che di fruizione; 

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è/sono, tra quelle individuate dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 


i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; 

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni: 

ORGANIZZAZIONI CONCERTI DI DIVERSA TIPOLOGIA (SINFONICO, CLASSICO, JAZZ, ETNICO, POPOLARE); 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA PER RAGAZZI; 

ORGANIZZAZIONE MASTERCLASSES PER STUDENTI; 

CONFERENZE APERTE ALLA CITTADINANZA A TEMA CULTURALE; 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ESTERNI DI PROMOZIONE CULTURALE; 

ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI MUSICALI; 

3. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. 


4. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17. 


5. L’associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio Nazionale, con la possibilità di svolgere l'attività anche all'estero.